CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3485 |
La presente proposta di legge ha l'obiettivo di normare l'utilizzo dei cosiddetti «jammer», ovvero dei dispositivi per l'abbattimento di campo, per evitare che questi dispositivi siano utilizzati in maniera illegale per abbattere sia il campo radioelettrico dei localizzatori satellitari dei veicoli, allo scopo di non far arrivare allarmi alla centrale operativa (riuscendo così a compiere furti ad autovetture, TIR o altri automezzi), sia quello dei trasmettitori radio/gsm/gprs generalmente impiegati dagli istituti di vigilanza privata. I jammer, infatti, sono apparecchi definiti «disturbatori di frequenze» che, se azionati da malviventi con l'intenzione di compiere un furto, sono in grado di neutralizzare i sistemi di chiusura degli automezzi, schermando il segnale dei telecomandi che ne chiudono le porte.
Questo utilizzo illegale degli apparecchi jammer è stato denunciato più volte dalla
Le apparecchiature jammer, infatti, sono utilizzate in modo illegale per compiere furti sui mezzi dotati di impianti di radiolocalizzazione satellitare. Normalmente il funzionamento di questi impianti satellitari è semplice ed efficace: non appena è rilevata dai sensori posti sull'automezzo una situazione non configurata come «autorizzata» (per esempio un tentativo di furto in corso) la centralina di radiolocalizzazione satellitare rileva tale tentativo e, associando il dato di evento con il dato di posizione del veicolo, attraverso la rete gps, trasmette poi via gsm (con il telefono cellulare, spesso via sms o gprs) o con un altro vettore di comunicazione (ad esempio tramite comunicazione satellitare), a un centro di controllo o a privati cittadini tale evento affinché siano avviate le operazioni di verifica sull'evento stesso. Oggi, senza alcuna regolamentazione sull'utilizzo dei jammer, è possibile acquistare tali apparecchiature – a un costo contenuto a partire da 600 euro – definiti anche «mobile jammer» o «generatori di rumore bianco» che annullano totalmente il segnale gsm o gps intorno a loro, nel raggio di circa 30 metri (in tutte le direzioni) o di circa 100 metri direzionalmente, se non oltre, in funzione della potenza delle apparecchiature utilizzate. Così i ladri di autovetture si possono avvicinare indisturbati alle vetture con il jammer acceso, aprirle senza difficoltà e segni di scasso e metterle in moto o rubare tutto ciò che vi è contenuto. Per tutta la durata del furto dell'autovettura – grazie all'utilizzo del jammer – sebbene i sensori interfacciati agli impianti di radiolocalizzazione posti sui veicoli oggetto di attacco malavitoso abbiano rilevato il fatto, si può avere sia l'oscuramento del dato di posizione fornito dal gps che l'impossibilità di trasmettere la segnalazione di tentativo di furto o di rapina in corso poiché, stante l'assenza del segnale gsm o di un'altro vettore di comunicazione previsto, l'allarme non può essere trasmesso né alla centrale di controllo né al proprietario.
A riprova della diffusione dell'utilizzo di questi strumenti per compiere furti e rapine ai danni di automobili e di TIR si può ricordare, a titolo di esempio, l'operazione con la quale la Polizia di Stato nel 2008 ha scoperto e assicurato alla giustizia una banda composta da ventitré persone che, nell'area tra Bologna e Modena, in particolare nelle aree di servizio dell'autostrada Autosole e dell'autostrada Bologna-Taranto (precisamente le aree di servizio di Secchia, Cantagallo, La Pioppa, Sillaro e Montefeltro), hanno realizzato furti e saccheggiato molti automezzi e vetture in sosta.
Le apparecchiature jammer, oltre a essere utilizzate illegalmente per neutralizzare i sistemi di radiolocalizzazione satellitare degli automezzi con finalità criminose,
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di dare una risposta concreta sul piano normativo anche in Italia all'indicazione dettata dall'Unione europea per sanzionare l'utilizzo illegale dei jammer, come emerge chiaramente dalla risposta della Commissione dell'Unione europea all'interrogazione scritta n. E-2651/02 (sistemi di disattivazione dei telefoni cellulari) nella quale l'allora Commissario europeo Liikanen, il 31 ottobre 2002, ha scritto: «(...) La Commissione è a conoscenza del fatto che sistemi di inattivazione sono attualmente disponibili in commercio, in particolare tramite Internet. Tali prodotti sono illegali e gli Stati membri sono quindi tenuti a prendere provvedimenti in proposito a norma di quanto disposto dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica o dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, ritirandoli dal mercato (...)».
In Italia oggi è sanzionabile penalmente chi fa uso di questi prodotti per interrompere un servizio pubblico come quello della trasmissione telefonica, come prevedono gli articoli 340, 617 e 617-bis del codice penale. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n.259, manca però una specifica previsione che punisca l'uso indebito degli apparecchi jammer per l'abbattimento del campo. In questo caso, la presente proposta di legge si pone l'obbiettivo esplicito di sanzionare l'uso improprio di tali apparecchiature tenendo conto del fatto che esse hanno anche un utilizzo del tutto legale e utile, soprattutto nell'ambito delle operazioni militari internazionali. Infatti, i dispositivi jammer sono utilizzati, per esempio, nelle missioni internazionali in Iraq e in Afghanistan con lo scopo di impedire l'azionamento radiocomandato a distanza di ordigni esplosivi al passaggio di convogli militari.
Per questi motivi, la proposta di legge consta di due articoli. L'articolo 1 prevede l'inserimento, all'articolo 1, comma 1, del già richiamato codice di cui al decreto legislativo n.259 del 2003, con la lettera j-bis) della definizione ufficiale dei dispositivi per l'abbattimento del campo. L'articolo 2 determina, invece, le sanzioni da adottare nell'ambito della produzione, detenzione e uso indebito di dispositivi per l'abbattimento di campo, prevedendo l'inserimento, dopo l'articolo 217 del medesimo codice, di un nuovo articolo 217-bis. In particolare, al comma 1 del nuovo articolo 217-bis sono fissate le sanzioni penali e pecuniarie per chiunque detiene, a qualsiasi titolo e senza giustificato motivo, e ne faccia un uso improprio, dispositivi per l'abbattimento di campo. Al comma 2, invece, è fissata la sanzione penale e pecuniaria da applicare nei casi più gravi, ovvero quando i dispositivi per l'abbattimento di campo sono utilizzati per commettere fatti illeciti o per favorire la fuga dei responsabili di gravi reati.
Infine, al comma 3, è prevista, a seguito della sentenza di condanna per quanto previsto ai commi 1 e 2, la confisca del dispositivo per l'abbattimento di campo ai sensi dell'articolo 240 del codice penale.
1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è inserita la seguente:
«j-bis) dispositivi per l'abbattimento di campo: dispositivi in grado di rendere impossibile o disturbare le comunicazioni radio e telefoniche e le trasmissioni di segnali audio o video, anche digitali o satellitari;».
1. Al capo VII del titolo V del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 217 è aggiunto il seguente:
«Art. 217-bis. – (Detenzione e uso indebito di dispositivi per l'abbattimento di campo. Sanzioni). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza giustificato motivo, detiene a qualsiasi titolo e in qualsiasi luogo ovvero usa indebitamente dispositivi per l'abbattimento di campo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 670.
2. Qualora il dispositivo di abbattimento del campo sia utilizzato per commettere altri reati ovvero per favorire la fuga dei responsabili, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa fino a euro 1.200.
3. Con la sentenza di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del dispositivo di abbattimento del campo ai sensi dell'articolo 240 del codice penale».